Art. 7 
 
                    Impegno e volontariato civile 
 
  1. La Regione,  al  fine  di  promuovere  l'invecchiamento  attivo,
favorisce  la  partecipazione  delle  persone  anziane  ad  attivita'
socialmente utili che si sostanziano in progetti sociali  utili  alla
comunita' o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. 
  2. I progetti di cui al comma  1  si  realizzano,  in  particolare,
mediante i seguenti interventi: 
    a) accompagnamento con mezzi di trasporto pubblici per  l'accesso
a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie; 
    b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la  scuola
e il mondo del lavoro, anche in relazione  alle  iniziative  promosse
dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali; 
    c) promozione di incontri e conferenze con i giovani al  fine  di
tramandare tradizioni ed esperienze; 
    d) vigilanza presso scuole e mense; 
    e) sorveglianza nelle mostre e nelle manifestazioni giovanili; 
    f)  animazione,  custodia   e   vigilanza   di   parchi,   musei,
biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree  sportive  e
centri sociali sportivi, ricreativi e culturali; 
    g) iniziative volte a far conoscere e tramandare le tradizioni di
artigianato locale; .h) assistenza,  anche  domiciliare,  ai  minori,
agli anziani  e  alle  persone  con  disabilita',  in  supporto  agli
operatori dei servizi sociali; 
    i) assistenza sociale e culturale negli ospedali, negli  istituti
penitenziari e nelle strutture residenziali; 
    1) prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; 
    m) iniziative di carattere ecologico, stagionale o straordinario; 
    n) campagne di informazione e  sensibilizzazione  in  materia  di
solidarieta' sociale; 
    o) campagne di sensibilizzazione alla legalita'; 
    p) campagne di sensibilizzazione alla diffusione dei principi  in
materia di educazione civica. 
  3. I progetti di cui al comma 1  sono  realizzati  dagli  enti  del
Terzo settore  e  possono  essere  promossi  dagli  enti  locali,  in
collaborazione con le istituzioni  scolastiche,  le  universita',  le
aziende sanitarie locali, le consulte di settore e le  organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 
  4. Alle persone anziane che operano negli interventi e nei progetti
di cui al comma 1 puo' essere riconosciuto, per il tramite degli enti
del Terzo settore, un rimborso, nei termini  previsti  dalla  vigente
normativa in  materia  di  volontariato,  nonche'  eventuali  crediti
sociali,  secondo  le  modalita'  regolate  dagli  enti   locali   di
residenza.