Art. 7 Impegno e volontariato civile 1. La Regione, al fine di promuovere l'invecchiamento attivo, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attivita' socialmente utili che si sostanziano in progetti sociali utili alla comunita' o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. 2. I progetti di cui al comma 1 si realizzano, in particolare, mediante i seguenti interventi: a) accompagnamento con mezzi di trasporto pubblici per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie; b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali; c) promozione di incontri e conferenze con i giovani al fine di tramandare tradizioni ed esperienze; d) vigilanza presso scuole e mense; e) sorveglianza nelle mostre e nelle manifestazioni giovanili; f) animazione, custodia e vigilanza di parchi, musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali; g) iniziative volte a far conoscere e tramandare le tradizioni di artigianato locale; .h) assistenza, anche domiciliare, ai minori, agli anziani e alle persone con disabilita', in supporto agli operatori dei servizi sociali; i) assistenza sociale e culturale negli ospedali, negli istituti penitenziari e nelle strutture residenziali; 1) prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; m) iniziative di carattere ecologico, stagionale o straordinario; n) campagne di informazione e sensibilizzazione in materia di solidarieta' sociale; o) campagne di sensibilizzazione alla legalita'; p) campagne di sensibilizzazione alla diffusione dei principi in materia di educazione civica. 3. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati dagli enti del Terzo settore e possono essere promossi dagli enti locali, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le universita', le aziende sanitarie locali, le consulte di settore e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 4. Alle persone anziane che operano negli interventi e nei progetti di cui al comma 1 puo' essere riconosciuto, per il tramite degli enti del Terzo settore, un rimborso, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di volontariato, nonche' eventuali crediti sociali, secondo le modalita' regolate dagli enti locali di residenza.