Art. 8 Gestione di terreni comunali 1. I comuni possono affidare alle persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attivita' di giardinaggio, orticoltura e, in generale, la cura dell'ambiente naturale garantendone l'accesso e la fruibilita' anche alle persone con disabilita'. A tal fine e in un'ottica di condivisione intergenerazionale della gestione dei beni comuni possono promuovere protocolli di intesa con gli enti del terzo settore, le associazioni giovanili, le istituzioni universitarie e scolastiche del territorio, anche ai fini dell'assegnazione di orti urbani nell'ambito di progetti di riqualificazione delle zone degradate. 2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente i terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune affidante, che stabilisce con trasparenza e pubblicita' modalita' e criteri dell'affidamento e della scelta dell'affidatario. 3. L'affidamento di cui al comma 1 puo' essere revocato nei seguenti casi: a) sopravvenute esigenze di interesse pubblico; b) inosservanza delle regole stabilite dal comune.