Art. 8 
 
                    Gestione di terreni comunali 
 
  1. I comuni  possono  affidare  alle  persone  anziane,  singole  o
associate,  la  gestione  gratuita  di  terreni  comunali  nei  quali
svolgere attivita' di giardinaggio, orticoltura e,  in  generale,  la
cura dell'ambiente naturale garantendone l'accesso e  la  fruibilita'
anche alle persone con disabilita'. A tal  fine  e  in  un'ottica  di
condivisione  intergenerazionale  della  gestione  dei  beni   comuni
possono promuovere protocolli  di  intesa  con  gli  enti  del  terzo
settore, le associazioni giovanili, le  istituzioni  universitarie  e
scolastiche del territorio, anche ai fini dell'assegnazione  di  orti
urbani  nell'ambito  di  progetti  di  riqualificazione  delle   zone
degradate. 
  2. I soggetti interessati all'affidamento di  cui  al  comma  1  si
impegnano a gestire gratuitamente i  terreni  comunali  nel  rispetto
delle regole stabilite  dal  comune  affidante,  che  stabilisce  con
trasparenza e pubblicita'  modalita'  e  criteri  dell'affidamento  e
della scelta dell'affidatario. 
  3. L'affidamento di  cui  al  comma  1  puo'  essere  revocato  nei
seguenti casi: 
    a) sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 
    b) inosservanza delle regole stabilite dal comune.