Art. 10 
 
                           Responsabilita' 
 
  1.  I  titolari  delle  casse  economali,  in  qualita'  di  agenti
contabili, sono personalmente responsabili delle somme ricevute  sino
a che non ne abbiano ottenuto il  discarico,  mediante  presentazione
della resa del conto annuale  e  successiva  parifica  da  parte  del
responsabile del procedimento. 
  2.  Il  responsabile  della  cassa  economale  centrale,  prima  di
sostenere  la  spesa,  verifica   la   richiesta   pervenuta   e   la
disponibilita' di cassa. 
  3. La richiesta di pagamento di cui al comma  2,  sottoscritta  dal
responsabile della struttura richiedente, deve contenere: 
    a) identificazione del creditore; 
    b) determinazione dell'ammontare esatto della spesa; 
    c)  corretta   imputazione   a   bilancio   mediante   preventiva
determinazione di impegno di spesa; 
    d) documentazione fiscale o altra documentazione idonea. 
  4. In caso di richiesta di  pagamento  mancante  la  documentazione
indicata al comma 3, il responsabile della cassa  economale  centrale
non effettua alcun pagamento. 
  5. Il responsabile della cassa economale centrale puo' rigettare la
richiesta di pagamento nel caso rilevi l'inopportunita'  del  ricorso
all'utilizzo del servizio di cassa economale in luogo delle procedure
ordinarie. 
  6. Il responsabile  della  cassa  economale  decentrata,  prima  di
effettuare il pagamento, impegna la spesa sul  capitolo  di  bilancio
pertinente ed attesta la regolare esecuzione della  fornitura  o  del
servizio. 
  7. Il responsabile della cassa  economale  annota  cronologicamente
tutte le operazioni effettuate sul giornale di cassa, utilizzando  il
sistema contabile dell'Ente.