Art. 10 Responsabilita' 1. I titolari delle casse economali, in qualita' di agenti contabili, sono personalmente responsabili delle somme ricevute sino a che non ne abbiano ottenuto il discarico, mediante presentazione della resa del conto annuale e successiva parifica da parte del responsabile del procedimento. 2. Il responsabile della cassa economale centrale, prima di sostenere la spesa, verifica la richiesta pervenuta e la disponibilita' di cassa. 3. La richiesta di pagamento di cui al comma 2, sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente, deve contenere: a) identificazione del creditore; b) determinazione dell'ammontare esatto della spesa; c) corretta imputazione a bilancio mediante preventiva determinazione di impegno di spesa; d) documentazione fiscale o altra documentazione idonea. 4. In caso di richiesta di pagamento mancante la documentazione indicata al comma 3, il responsabile della cassa economale centrale non effettua alcun pagamento. 5. Il responsabile della cassa economale centrale puo' rigettare la richiesta di pagamento nel caso rilevi l'inopportunita' del ricorso all'utilizzo del servizio di cassa economale in luogo delle procedure ordinarie. 6. Il responsabile della cassa economale decentrata, prima di effettuare il pagamento, impegna la spesa sul capitolo di bilancio pertinente ed attesta la regolare esecuzione della fornitura o del servizio. 7. Il responsabile della cassa economale annota cronologicamente tutte le operazioni effettuate sul giornale di cassa, utilizzando il sistema contabile dell'Ente.