Art. 11 Rendicontazione periodica e verifica sulle casse economali 1. Il responsabile della cassa economale presenta trimestralmente, entro dieci giorni dal termine di ogni periodo, il rendiconto delle spese sostenute al settore competente in materia di ragioneria ed al Collegio dei revisori dei conti, anche in caso di assenza di movimenti contabili. 2. Il rendiconto, distinto per capitolo di bilancio, riporta: l'oggetto della spesa, il beneficiario, il capitolo di spesa con il relativo impegno, l'importo pagato, la data del pagamento e la relativa documentazione. 3. Il rendiconto e' approvato dal responsabile del procedimento, mediante proprio atto, al fine della regolarizzazione contabile delle spese sostenute. 4. Qualora il rendiconto presenti delle irregolarita', il responsabile del procedimento restituisce al responsabile della cassa economale la documentazione, al fine della sua regolarizzazione entro il termine di cinque giorni dalla restituzione. 5. Nel caso in cui la regolarizzazione di cui al comma 4 non venga effettuata nei termini, il responsabile del procedimento rimette il rendiconto alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le conseguenti determinazioni. 6. Il Collegio dei revisori dei conti provvede alla verifica periodica sulle casse economali, predisponendo apposito verbale al termine della stessa.