Art. 11 
 
     Rendicontazione periodica e verifica sulle casse economali 
 
  1. Il responsabile della cassa economale presenta  trimestralmente,
entro dieci giorni dal termine di ogni periodo, il  rendiconto  delle
spese sostenute al settore competente in materia di ragioneria ed  al
Collegio dei  revisori  dei  conti,  anche  in  caso  di  assenza  di
movimenti contabili. 
  2. Il rendiconto,  distinto  per  capitolo  di  bilancio,  riporta:
l'oggetto della spesa, il beneficiario, il capitolo di spesa  con  il
relativo impegno, l'importo  pagato,  la  data  del  pagamento  e  la
relativa documentazione. 
  3. Il rendiconto e' approvato dal  responsabile  del  procedimento,
mediante proprio atto, al fine della regolarizzazione contabile delle
spese sostenute. 
  4.  Qualora  il  rendiconto  presenti   delle   irregolarita',   il
responsabile del procedimento restituisce al responsabile della cassa
economale la documentazione, al fine della sua regolarizzazione entro
il termine di cinque giorni dalla restituzione. 
  5. Nel caso in cui la regolarizzazione di cui al comma 4 non  venga
effettuata nei termini, il responsabile del procedimento  rimette  il
rendiconto alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per  le
conseguenti determinazioni. 
  6. Il Collegio  dei  revisori  dei  conti  provvede  alla  verifica
periodica sulle casse economali, predisponendo  apposito  verbale  al
termine della stessa.