Art. 14 Anticipazioni di cassa 1. Sono consentite le anticipazioni, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) relative a: a) spese di missione, limitatamente ai casi di cui all'art. 15; b) spese per la formazione, limitatamente ai casi di cui all'art. 16; c) trattamento economico, limitatamente ai casi di cui all'art. 17; d) spese per notifiche ed attivita' di difesa della Regione, limitatamente ai casi di cui all'art. 18. 2. I dipendenti regionali che ricevono l'anticipazione di cui al comma 1, lettere a) e b) sono tenuti a rendicontare quanto ricevuto ai rispettivi settori competenti in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale ed in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, i quali provvedono alla verifica della documentazione pervenuta e, in caso di mancata presentazione o incompletezza della stessa, al recupero dell'anticipazione non rendicontata.