Art. 14 
 
                       Anticipazioni di cassa 
 
  1. Sono consentite le anticipazioni, di cui all'art. 13,  comma  1,
lettera c) relative a: 
    a) spese di missione, limitatamente ai casi di cui all'art. 15; 
    b) spese per la formazione, limitatamente ai casi di cui all'art.
16; 
    c) trattamento economico, limitatamente ai casi di  cui  all'art.
17; 
    d) spese per notifiche ed  attivita'  di  difesa  della  Regione,
limitatamente ai casi di cui all'art. 18. 
  2. I dipendenti regionali che ricevono l'anticipazione  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b) sono tenuti a rendicontare  quanto  ricevuto
ai rispettivi settori competenti in materia di trattamento economico,
pensionistico, previdenziale ed  assicurativo  del  personale  ed  in
materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, i
quali provvedono alla verifica della documentazione pervenuta  e,  in
caso di  mancata  presentazione  o  incompletezza  della  stessa,  al
recupero dell'anticipazione non rendicontata.