Art. 16 
 
                       Spese per la formazione 
 
  1.  La  cassa  economale,  nel  rispetto  dei   criteri   e   delle
disposizioni in materia di  formazione  del  personale,  anticipa  ai
dipendenti  interessati  le  spese   relative   alla   partecipazione
all'attivita' di formazione a domanda individuale  nei  casi  in  cui
l'ente  organizzatore   stabilisca   che,   per   la   partecipazione
all'attivita'  formativa,  sia  necessario  il   pagamento   all'atto
dell'iscrizione.  Tali  spese  riguardano   l'importo   delle   somme
destinate all'iscrizione a corsi,  convegni,  seminari,  congressi  e
acquisto di documentazione in occasione della partecipazione a  dette
manifestazioni. 
  2.   L'erogazione   delle   anticipazioni   avviene    a    seguito
dell'adozione, da parte del settore competente in  materia  di  stato
giuridico,  ordinamento  e  formazione  del  personale,  di  apposita
determinazione   di   autorizzazione   alla    partecipazione    alla
manifestazione segnalata ed all'impegno di spesa. 
  3. La richiesta di  anticipo  sulle  spese  per  la  formazione  e'
necessariamente effettuata prima della  partecipazione  alla  stessa;
pertanto, non e' ammesso alcun successivo rimborso. 
  4. Il dipendente  che  ha  usufruito  dell'anticipazione  presenta,
entro 3 mesi dalla  partecipazione,  la  relativa  documentazione  in
originale al  settore  competente  in  materia  di  stato  giuridico,
ordinamento e formazione del personale. 
  5. In  caso  di  mancata  presentazione  della  documentazione,  su
richiesta del settore  competente  in  materia  di  stato  giuridico,
ordinamento e formazione del  personale,  il  settore  competente  in
materia di trattamento  economico,  pensionistico,  previdenziale  ed
assicurativo  del  personale  provvede  al   recupero   della   somma
anticipata sul cedolino stipendiale. 
  6. In deroga ai commi precedenti, la  cassa  economale  provvede  a
rimborsare  le  spese  di  cui  al  comma  1  in   casi   eccezionali
opportunamente documentati  e  motivati,  su  richiesta  del  settore
competente in materia di stato giuridico,  ordinamento  e  formazione
del personale.