Art. 16 Spese per la formazione 1. La cassa economale, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni in materia di formazione del personale, anticipa ai dipendenti interessati le spese relative alla partecipazione all'attivita' di formazione a domanda individuale nei casi in cui l'ente organizzatore stabilisca che, per la partecipazione all'attivita' formativa, sia necessario il pagamento all'atto dell'iscrizione. Tali spese riguardano l'importo delle somme destinate all'iscrizione a corsi, convegni, seminari, congressi e acquisto di documentazione in occasione della partecipazione a dette manifestazioni. 2. L'erogazione delle anticipazioni avviene a seguito dell'adozione, da parte del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, di apposita determinazione di autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione segnalata ed all'impegno di spesa. 3. La richiesta di anticipo sulle spese per la formazione e' necessariamente effettuata prima della partecipazione alla stessa; pertanto, non e' ammesso alcun successivo rimborso. 4. Il dipendente che ha usufruito dell'anticipazione presenta, entro 3 mesi dalla partecipazione, la relativa documentazione in originale al settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale. 5. In caso di mancata presentazione della documentazione, su richiesta del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, il settore competente in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale provvede al recupero della somma anticipata sul cedolino stipendiale. 6. In deroga ai commi precedenti, la cassa economale provvede a rimborsare le spese di cui al comma 1 in casi eccezionali opportunamente documentati e motivati, su richiesta del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale.