Art. 17 Anticipazioni sul trattamento economico 1. Tramite la cassa economale centrale puo' essere anticipata ai dipendenti regionali, esclusivamente in caso di errore materiale o di contingente impossibilita' a procedere alla liquidazione del trattamento economico, una somma pari all'importo non corrisposto. 2. Il responsabile del settore competente in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale attesta le circostanze di cui al comma 1 e, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si e' verificato l'errore o l'impossibilita' a procedere, opera il recupero della somma anticipata e la restituisce alla cassa economale centrale. 3. Il sospeso di cassa derivante dall'anticipazione prevista dal presente articolo viene estinto con la restituzione della somma anticipata. 4. Il dipendente che ha ricevuto tale anticipazione non e' tenuto ad alcuna rendicontazione.