Art. 17 
 
               Anticipazioni sul trattamento economico 
 
  1. Tramite la cassa economale centrale puo'  essere  anticipata  ai
dipendenti regionali, esclusivamente in caso di errore materiale o di
contingente  impossibilita'  a  procedere   alla   liquidazione   del
trattamento economico, una somma pari all'importo non corrisposto. 
  2. Il responsabile del settore competente in materia di trattamento
economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
attesta le circostanze  di  cui  al  comma  1  e,  nel  liquidare  lo
stipendio  relativo  al  mese  successivo  a  quello  in  cui  si  e'
verificato l'errore o l'impossibilita' a procedere, opera il recupero
della  somma  anticipata  e  la  restituisce  alla  cassa   economale
centrale. 
  3. Il sospeso di cassa derivante  dall'anticipazione  prevista  dal
presente articolo viene  estinto  con  la  restituzione  della  somma
anticipata. 
  4. Il dipendente che ha ricevuto tale anticipazione non  e'  tenuto
ad alcuna rendicontazione.