Art. 18 
 
      Spese per notifiche ed attivita' di difesa della Regione 
 
  1. Tramite la cassa economale centrale possono essere anticipate al
settore competente in materia di avvocatura le somme occorrenti  allo
svolgimento dell'attivita' di rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
della Regione, degli oneri connessi alle  spese  ed  all'espletamento
delle procedure esecutive e di notifica. 
  2. Il responsabile del settore competente in materia di  avvocatura
presenta il rendiconto delle spese  sostenute  alla  cassa  economale
entro la fine del mese. 
  3. I sospesi di cassa, derivanti dalle anticipazioni delle somme di
cui al presente articolo, sono estinti  con  la  presentazione  della
specifica documentazione di spesa alla cassa economale centrale.