Art. 18 Spese per notifiche ed attivita' di difesa della Regione 1. Tramite la cassa economale centrale possono essere anticipate al settore competente in materia di avvocatura le somme occorrenti allo svolgimento dell'attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica. 2. Il responsabile del settore competente in materia di avvocatura presenta il rendiconto delle spese sostenute alla cassa economale entro la fine del mese. 3. I sospesi di cassa, derivanti dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, sono estinti con la presentazione della specifica documentazione di spesa alla cassa economale centrale.