Art. 19 Ufficio di Bruxelles 1. Tramite la cassa economale decentrata dell'Ufficio di Bruxelles, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) si fa fronte alle spese: a) d'ufficio e funzionamento; b) connesse con l'organizzazione di convegni, manifestazioni, eventi ed incontri presso la sede. 2. La singola spesa puo' essere assunta nel limite di euro 3.500,00 o.f.e..