Art. 19 
 
                        Ufficio di Bruxelles  
 
  1. Tramite la cassa economale decentrata dell'Ufficio di Bruxelles,
di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) si fa fronte alle spese: 
    a) d'ufficio e funzionamento; 
    b) connesse con  l'organizzazione  di  convegni,  manifestazioni,
eventi ed incontri presso la sede. 
  2. La singola spesa puo' essere assunta nel limite di euro 3.500,00
o.f.e..