Art. 20 
 
                 Museo regionale di Scienze naturali 
 
  1. Tramite la cassa economale decentrata  del  Museo  regionale  di
Scienze naturali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera  b)  si  fa
fronte, nei limiti riferiti ad ogni singola  operazione,  alle  spese
relative a: 
    a) acquisto di materiali specifici,  per  la  sistemazione  e  la
conservazione delle raccolte di proprieta' o in uso al Museo, nonche'
per l'attivita' scientifica, didattica, divulgativa e  ostensiva  del
Museo stesso, nel limite di euro 3.000,00; 
    b)  acquisto  di  pubblicazioni  e  volumi  nel  limite  di  euro
1.600,00; 
    c) servizi postali, telegrafici, svincoli per trasporti  e  oneri
relativi, premi assicurativi senza limite di importo; 
    d)  realizzazione  di  mostre  non   prevedibili   in   sede   di
programmazione,  aventi  natura   straordinaria   ed   indifferibile,
accompagnate da debita motivazione, nel limite di euro 3.500,00; 
    e) rinfreschi, colazioni e piccole consumazioni in  occasione  di
attivita' ostensive, informative e divulgative  nel  limite  di  euro
1.200,00.