Art. 20 Museo regionale di Scienze naturali 1. Tramite la cassa economale decentrata del Museo regionale di Scienze naturali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) si fa fronte, nei limiti riferiti ad ogni singola operazione, alle spese relative a: a) acquisto di materiali specifici, per la sistemazione e la conservazione delle raccolte di proprieta' o in uso al Museo, nonche' per l'attivita' scientifica, didattica, divulgativa e ostensiva del Museo stesso, nel limite di euro 3.000,00; b) acquisto di pubblicazioni e volumi nel limite di euro 1.600,00; c) servizi postali, telegrafici, svincoli per trasporti e oneri relativi, premi assicurativi senza limite di importo; d) realizzazione di mostre non prevedibili in sede di programmazione, aventi natura straordinaria ed indifferibile, accompagnate da debita motivazione, nel limite di euro 3.500,00; e) rinfreschi, colazioni e piccole consumazioni in occasione di attivita' ostensive, informative e divulgative nel limite di euro 1.200,00.