Art. 3 Individuazione degli agenti contabili 1. Gli agenti contabili della Regione Piemonte sono: a) il dirigente responsabile pro tempore del settore presso il quale e' istituita la cassa economale (agente contabile «a denaro» interno); b) l'istituto bancario esercente il servizio di tesoreria in qualita' di Tesoriere (agente contabile «a denaro» esterno); c) il dirigente responsabile pro tempore del settore competente in materia di patrimonio mobiliare ed economato in qualita' di Consegnatario dei beni mobili (agente contabile «a materia» interno); d) il dirigente responsabile pro tempore del settore competente in materia di indirizzi e controlli sulle societa' partecipate in qualita' di Consegnatario delle azioni (agente contabile «a materia» interno); e) l'agente incaricato della riscossione e/o attivita' coattiva sulla base di apposito contratto (agente contabile «a denaro» esterno); f) il direttore, in caso di vacanza del responsabile di settore, di cui alle lettere a), c) e d), individuato come agente contabile, in qualita' di dirigente ad interim ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale). 2. Il responsabile consegnatario dei beni puo' nominare dipendenti in qualita' di sub-consegnatari che provvedono ad aggiornare i registri di carico e utilizzo dei beni.