Art. 3 
 
                Individuazione degli agenti contabili 
 
  1. Gli agenti contabili della Regione Piemonte sono: 
    a) il dirigente responsabile pro tempore del  settore  presso  il
quale e' istituita la cassa economale (agente  contabile  «a  denaro»
interno); 
    b) l'istituto bancario esercente  il  servizio  di  tesoreria  in
qualita' di Tesoriere (agente contabile «a denaro» esterno); 
    c) il dirigente responsabile pro tempore del  settore  competente
in materia di  patrimonio  mobiliare  ed  economato  in  qualita'  di
Consegnatario dei beni mobili (agente contabile «a materia» interno); 
    d) il dirigente responsabile pro tempore del  settore  competente
in materia di indirizzi e controlli  sulle  societa'  partecipate  in
qualita' di Consegnatario delle azioni (agente contabile «a  materia»
interno); 
    e) l'agente incaricato della riscossione e/o  attivita'  coattiva
sulla  base  di  apposito  contratto  (agente  contabile  «a  denaro»
esterno); 
    f) il direttore, in caso di vacanza del responsabile di  settore,
di cui alle lettere a), c) e d), individuato come  agente  contabile,
in qualita' di dirigente ad interim ai sensi della legge regionale 28
luglio 2008,  n.  23  (Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale). 
  2. Il responsabile consegnatario dei beni puo' nominare  dipendenti
in qualita'  di  sub-consegnatari  che  provvedono  ad  aggiornare  i
registri di carico e utilizzo dei beni.