Art. 6 
 
                        Passaggio di gestione 
 
  1. L'agente contabile che cessa dalle relative funzioni compila  la
resa  del  conto  giudiziale  e  la  trasmette  al  responsabile  del
procedimento. 
  2.  L'agente  contabile  e'  tenuto  in  ogni  caso  a  consegnare,
redigendone apposito verbale, i valori e  le  materie  di  pertinenza
pubblica all'agente subentrante. 
  3. Del passaggio di  gestione  e'  data  comunicazione  al  settore
competente in materia di ragioneria, al  Collegio  dei  revisori  dei
conti e, per le casse economali, al Tesorerie.