Art. 6 Passaggio di gestione 1. L'agente contabile che cessa dalle relative funzioni compila la resa del conto giudiziale e la trasmette al responsabile del procedimento. 2. L'agente contabile e' tenuto in ogni caso a consegnare, redigendone apposito verbale, i valori e le materie di pertinenza pubblica all'agente subentrante. 3. Del passaggio di gestione e' data comunicazione al settore competente in materia di ragioneria, al Collegio dei revisori dei conti e, per le casse economali, al Tesorerie.