Art. 7 
 
                     Servizio di cassa economale 
 
  1. Il servizio di cassa economale e' svolto dalla  cassa  economale
centrale che opera presso il settore competente in  materia  di  beni
mobili ed economato e da casse economali decentrate istituite  presso
singole strutture regionali di cui al comma 2. 
  2. Le casse economali decentrate operano presso: 
    a) settore competente in materia  di  relazioni  istituzionali  e
affari europei - Ufficio di Bruxelles; 
    b) settore competente in materia di Museo  regionale  di  scienze
naturali. 
  3. Le casse economali decentrate sono istituite e revocate mediante
provvedimento della Giunta regionale.