Art. 7 Servizio di cassa economale 1. Il servizio di cassa economale e' svolto dalla cassa economale centrale che opera presso il settore competente in materia di beni mobili ed economato e da casse economali decentrate istituite presso singole strutture regionali di cui al comma 2. 2. Le casse economali decentrate operano presso: a) settore competente in materia di relazioni istituzionali e affari europei - Ufficio di Bruxelles; b) settore competente in materia di Museo regionale di scienze naturali. 3. Le casse economali decentrate sono istituite e revocate mediante provvedimento della Giunta regionale.