Art. 2 
 
Definizione e obiettivi delle  comunita'  energetiche  rinnovabili  e
  degli  autoconsumatori  di   energia   rinnovabile   che   agiscono
  collettivamente. 
 
  1. Ai fini della presente legge, in conformita' all'articolo 31 del
decreto legislativo n. 199 del 2021 e  successive  modifiche,  e  nel
rispetto delle condizioni e secondo le  modalita'  ivi  previste,  la
comunita' energetica rinnovabile e' un soggetto giuridico di  diritto
autonomo composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici,
sia pubblici che privati, i cui poteri  di  controllo  fanno  capo  a
persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti  territoriali  e
autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni  comunali,  enti  di
ricerca e  formazione,  enti  religiosi,  del  terzo  settore,  e  di
protezione  ambientale,  nonche'  amministrazioni  locali   contenute
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche  divulgato  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto  all'articolo
1,  comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica)  che  sono  situate  nel  territorio
degli  stessi  Comuni  in  cui  sono  ubicati  gli  impianti  per  la
condivisione. La partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile
e' aperta a tutti i consumatori e per quanto riguarda le imprese, non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale. 
  2. L'obiettivo principale della comunita' energetica e'  quello  di
fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a  livello  di
comunita' ai suoi soci o membri o alle aree locali in  cui  opera  la
comunita' e non quello di realizzare profitti finanziari. 
  3. Le comunita' energetiche rinnovabili e  gli  autoconsumatori  di
energia rinnovabile che  agiscono  collettivamente  partecipano  alla
generazione distribuita di energia da  fonte  rinnovabile.  L'energia
autoprodotta  e'  utilizzata   prioritariamente   per   l'autoconsumo
istantaneo in sito ovvero per la  condivisione  con  i  membri  della
comunita', mentre l'energia eventualmente  eccedentaria  puo'  essere
accumulata e  venduta  anche  tramite  accordi  di  compravendita  di
energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione. 
  4.  Le  comunita'  energetiche  realizzano   progetti   finalizzati
prioritariamente alla produzione  e  all'autoconsumo  di  energia  da
fonti  rinnovabili,  all'aumento  dell'efficienza  energetica,  anche
attraverso l'accumulo dell'energia prodotta, e  alla  costruzione  di
sistemi sostenibili di produzione energetica e di  uso  dell'energia,
attraverso l'impiego equilibrato  delle  risorse  del  territorio  di
riferimento.  Le  comunita'  energetiche  possono  altresi'   offrire
servizi funzionali  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  economia
circolare, promuovere la realizzazione  di  interventi  integrati  di
domotica e offrire servizi di ricarica  dei  veicoli  elettrici,  ivi
inclusi i cosiddetti community charger,  ai  propri  membri  e  altri
servizi ancillari e di flessibilita'. 
  5. Ai fini della presente legge, in conformita' all'articolo 30 del
decreto legislativo,  n.  199  del  2021  e  successive  modifiche  e
integrazioni e nel rispetto delle condizioni e secondo  le  modalita'
ivi  previste,  sono  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile   che
agiscono collettivamente un gruppo di almeno due clienti  finali  che
si trovano nello stesso edificio o condominio, producono, consumano e
condividono energia elettrica da fonte rinnovabile. La partecipazione
al gruppo di autoconsumatori che agiscono  collettivamente  non  puo'
costituire l'attivita' commerciale  e  industriale  principale  delle
imprese private.