Art. 2 Definizione e obiettivi delle comunita' energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. 1. Ai fini della presente legge, in conformita' all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche, e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalita' ivi previste, la comunita' energetica rinnovabile e' un soggetto giuridico di diritto autonomo composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore, e di protezione ambientale, nonche' amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. La partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile e' aperta a tutti i consumatori e per quanto riguarda le imprese, non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale. 2. L'obiettivo principale della comunita' energetica e' quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare profitti finanziari. 3. Le comunita' energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile. L'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunita', mentre l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione. 4. Le comunita' energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso l'accumulo dell'energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunita' energetiche possono altresi' offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i cosiddetti community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilita'. 5. Ai fini della presente legge, in conformita' all'articolo 30 del decreto legislativo, n. 199 del 2021 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalita' ivi previste, sono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente un gruppo di almeno due clienti finali che si trovano nello stesso edificio o condominio, producono, consumano e condividono energia elettrica da fonte rinnovabile. La partecipazione al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale delle imprese private.