Art. 3 
 
Promozione  e  sostegno  alle  comunita'  energetiche  rinnovabili  e
  all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili. 
 
  1. La Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti  di
Stato: 
    a) sostiene, attraverso contributi e  strumenti  finanziari,  ivi
compresi i fondi rotativi, le  comunita'  energetiche  rinnovabili  e
l'autoconsumo  collettivo  di  energie  rinnovabili  sul   territorio
regionale, nella fase  di  costituzione,  nella  predisposizione  dei
progetti,  nell'acquisto  e  nell'installazione  degli  impianti   di
produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla
realizzazione dei servizi di cui all'articolo 2; 
    b) sostiene,  attraverso  contributi,  i  soggetti  pubblici,  le
associazioni territoriali e di categoria, le  Agenzie  per  l'energia
che operano sul territorio regionale e gli altri soggetti privati per
realizzare    iniziative    di    comunicazione,    informazione    e
partecipazione, anche in conformita' a quanto  previsto  dalla  legge
regionale  22  ottobre  2018,  n.  15  (Legge  sulla   partecipazione
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione  della  legge
regionale 9 febbraio 2010, n.3), sul tema delle energie  rinnovabili,
dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle  forme  di
efficientamento  energetico,   anche   attraverso   l'ideazione,   la
redazione e la  diffusione  di  materiale  didattico  e  divulgativo,
conformandone i contenuti e le finalita' anche alle peculiarita'  del
territorio. 
  2.  La  Regione  promuove  e   incentiva,   anche   attraverso   le
programmazioni  regionali,  iniziative  per  la   formazione   e   il
rafforzamento  delle   competenze   degli   enti   locali   e   delle
professionalita' coinvolte nelle procedure  di  avvio,  costituzione,
gestione ed animazione delle comunita' energetiche rinnovabili  anche
in collaborazione con le Universita' e i Laboratori della  rete  alta
tecnologia. 
  3. La Regione stipula accordi con i  Comuni  e  con  l'Associazione
nazionale comuni italiani - Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla
diffusione e condivisione delle «migliori pratiche», anche attraverso
il  sostegno  alla  realizzazione  di  sportelli  informativi  e   al
potenziamento degli sportelli territoriali Energia. 
  4. La Regione istituisce, all'interno del premio regionale  per  la
responsabilita' sociale d'impresa  e  l'innovazione  sociale  di  cui
all'articolo 17 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014,  n.  14
(Promozione degli investimenti in Emilia -  Romagna),  una  categoria
riservata alle comunita' energetiche rinnovabili. 
  5.  Al  fine  di  promuovere  la  produzione  e  l'uso  di  energia
rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un  anno
dall'entrata in vigore della presente legge, i  tetti  degli  edifici
pubblici e le aree pubbliche in disponibilita' dei suddetti  enti  da
mettere a disposizione  anche  di  terzi  per  l'installazione  degli
impianti a servizio delle comunita' energetiche rinnovabili. 
  6. La Giunta regionale, con  propri  atti,  definisce  modalita'  e
criteri  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al   presente
articolo.