Art. 3 Promozione e sostegno alle comunita' energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili. 1. La Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato: a) sostiene, attraverso contributi e strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunita' energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell'acquisto e nell'installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 2; b) sostiene, attraverso contributi, i soggetti pubblici, le associazioni territoriali e di categoria, le Agenzie per l'energia che operano sul territorio regionale e gli altri soggetti privati per realizzare iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione, anche in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3), sul tema delle energie rinnovabili, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche attraverso l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalita' anche alle peculiarita' del territorio. 2. La Regione promuove e incentiva, anche attraverso le programmazioni regionali, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalita' coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle comunita' energetiche rinnovabili anche in collaborazione con le Universita' e i Laboratori della rete alta tecnologia. 3. La Regione stipula accordi con i Comuni e con l'Associazione nazionale comuni italiani - Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle «migliori pratiche», anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali Energia. 4. La Regione istituisce, all'interno del premio regionale per la responsabilita' sociale d'impresa e l'innovazione sociale di cui all'articolo 17 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia - Romagna), una categoria riservata alle comunita' energetiche rinnovabili. 5. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilita' dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunita' energetiche rinnovabili. 6. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.