Art. 4 Comunita' energetiche rinnovabili e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale. 1. La Regione promuove e sostiene, attraverso una maggiorazione dei contributi concedibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), le comunita' energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) siano composti anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la poverta' energetica; b) tra i cui membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale; c) tra i cui membri, limitatamente alle Comunita' energetiche, siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, o che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti sui tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche di cui all'art. 3 comma 5; d) siano situati in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e favorirne il ripopolamento; e) che realizzino progetti di inclusione e solidarieta' sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore. 2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalita' e criteri per l'attuazione del presente articolo.