Art. 4 
 
Comunita'  energetiche  rinnovabili  e  autoconsumatori  di   energia
  rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale  e
  territoriale. 
 
  1. La Regione promuove e sostiene, attraverso una maggiorazione dei
contributi concedibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
le comunita' energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente a forte  valenza  sociale  e
territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 
    a) siano composti anche da soggetti economicamente  svantaggiati,
al fine di contrastare la poverta' energetica; 
    b) tra i cui membri siano presenti enti del terzo  settore,  enti
proprietari  e  di  gestione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica o sociale; 
    c) tra i cui membri, limitatamente  alle  Comunita'  energetiche,
siano presenti enti locali che  hanno  approvato  piani  o  strategie
integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti  climatici,  o
che abbiano messo a disposizione  per  realizzare  gli  impianti  sui
tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche di cui all'art. 3 comma
5; 
    d) siano situati  in  aree  montane  ed  interne  del  territorio
regionale,  al  fine  di  contrastarne  l'abbandono  e  favorirne  il
ripopolamento; 
    e) che realizzino progetti di inclusione e solidarieta'  sociale,
anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti
del terzo settore. 
  2. La Giunta regionale, con  propri  atti,  definisce  modalita'  e
criteri per l'attuazione del presente articolo.