Art. 6 Tavolo tecnico permanente 1. La Giunta regionale, con proprio atto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni di analisi, consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, del Tavolo permanente regionale per l'economia solidale, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, Unione delle province d'Italia Emilia-Romagna (UPI E-R), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Ricerca sistema energetico (RSE) e dai Cluster regionali competenti in materia. 2. Il Tavolo tecnico permanente, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all'articolo 5, svolge le seguenti attivita': a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunita' energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralita' carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea; b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti; c) individuazione delle «migliori pratiche» al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarieta' energetica. 3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo tecnico puo' promuovere audizioni con rappresentanti delle comunita' energetiche iscritte al Registro, di cui all'articolo 5, e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle societa' di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonche' con altri soggetti che ne fanno espressa richiesta. 4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 puo' formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunita' energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonche' proposte da sottoporre all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla regolazione delle comunita' energetiche. 5. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.