Art. 6 
 
                      Tavolo tecnico permanente 
 
  1. La Giunta regionale, con proprio atto entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente  legge,  istituisce  un  Tavolo
tecnico permanente con funzioni di analisi, consultive e di confronto
composto da  rappresentanti  della  Regione,  del  Tavolo  permanente
regionale per l'economia solidale,  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, Unione delle  province
d'Italia Emilia-Romagna (UPI E-R), Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
Ricerca sistema energetico (RSE) e dai Cluster  regionali  competenti
in materia. 
  2.  Il  Tavolo  tecnico  permanente,  anche  sulla  base  dei  dati
contenuti nel Registro di cui  all'articolo  5,  svolge  le  seguenti
attivita': 
    a) analisi dei risultati in termini  energetici  delle  comunita'
energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel Piano energetico regionale  e  di  quelli  che
verranno  individuati  a  livello  regionale  nel  percorso  per   la
neutralita' carbonica entro il 2050, in coerenza  con  gli  obiettivi
stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea; 
    b) promozione della risoluzione di  problematiche  relative  alla
gestione delle reti; 
    c) individuazione delle «migliori pratiche» al fine di promuovere
la    diffusione    sul    territorio    regionale    dell'incremento
dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei
consumi energetici e della solidarieta' energetica. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, il  Tavolo  tecnico  puo'  promuovere
audizioni con rappresentanti delle comunita' energetiche iscritte  al
Registro, di cui all'articolo 5, e dei gruppi di  autoconsumatori  di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con  rappresentanti
delle societa' di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie
energetiche locali, nonche' con altri soggetti che ne fanno  espressa
richiesta. 
  4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 puo' formulare proposte alla
Giunta regionale in merito a strumenti legislativi  o  meccanismi  di
finanziamento funzionali a  promuovere  la  diffusione  di  comunita'
energetiche rinnovabili  e  dei  gruppi  di  autoconsumo  collettivo,
nonche' proposte  da  sottoporre  all'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei  servizi  energetici
(GSE) in merito alla regolazione delle comunita' energetiche. 
  5. Il  Tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  1  non  comporta  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.