Art. 7 Assistenza tecnica 1. Ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione puo' avvalersi dell'assistenza tecnica specializzata delle proprie societa' in house o di altri soggetti competenti. 2. L'importo da destinare per l'attivita' di assistenza tecnica e' definito annualmente con la legge di bilancio.