Art. 7 
 
                         Assistenza tecnica 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle misure di  sostegno  di  cui  alla
presente legge, la Regione  puo'  avvalersi  dell'assistenza  tecnica
specializzata delle proprie societa' in house  o  di  altri  soggetti
competenti. 
  2. L'importo da destinare per l'attivita' di assistenza tecnica  e'
definito annualmente con la legge di bilancio.