Art. 8 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 6, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su: a) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell'articolo 3 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate; b) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell'articolo 4 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate; c) il numero delle comunita' energetiche rinnovabili istituite e dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonche' dati e informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e relativa riduzione delle emissioni di CO2, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunita' energetiche rinnovabili; d) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della presente legge. 2. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. 3. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunita' e degli autoconsumatori stessi.