Art. 8 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la
Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi  del  Tavolo
tecnico permanente di cui all'articolo 6, presenta  alla  commissione
assembleare competente una relazione  sullo  stato  di  attuazione  e
sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al
processo di  transizione  ecologica.  In  particolare,  la  relazione
contiene dati e informazioni su: 
    a)   tipologia   degli   interventi   regionali   in   attuazione
dell'articolo 3 della presente legge,  con  resoconto  delle  risorse
stanziate e utilizzate; 
    b)   tipologia   degli   interventi   regionali   in   attuazione
dell'articolo 4 della presente legge,  con  resoconto  delle  risorse
stanziate e utilizzate; 
    c) il numero delle comunita' energetiche rinnovabili istituite  e
dei Comuni e dei soggetti  che  vi  hanno  aderito,  nonche'  dati  e
informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione
dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e relativa  riduzione
delle emissioni di CO2, sulla quota di energia rinnovabile  prodotta,
autoconsumata e condivisa grazie  alla  istituzione  delle  comunita'
energetiche rinnovabili; 
    d)  eventuali  criticita'   riscontrate   nell'attuazione   della
presente legge. 
  2. Le  competenti  strutture  di  Assemblea  legislativa  e  Giunta
regionale si raccordano per la migliore  valutazione  della  presente
legge. 
  3. La Regione puo'  promuovere  forme  di  valutazione  partecipata
anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti  parte  delle
comunita' e degli autoconsumatori stessi.