Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
quantificati in euro 200.000 per l'esercizio 2022 e in  euro  150.000
per l'esercizio 2023, la Regione  fa  fronte  mediante  l'istituzione
nella parte  spesa  del  bilancio  regionale  di  appositi  capitoli,
nell'ambito di missioni e programmi specifici, la  cui  copertura  e'
assicurata dai fondi a tale scopo specifico  accantonati  nell'ambito
del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti  -
Programma 3 Altri fondi - Titolo I spese correnti - del  bilancio  di
previsione  2022-2024.  La  Giunta   regionale   e'   autorizzata   a
provvedere, con proprio atto, alle  variazioni  di  bilancio  che  si
rendono necessarie. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge
possono concorrere altresi' le risorse dei fondi strutturali  europei
assegnati alla Regione Emilia-Romagna. 
  3. Per l'esercizio 2024  e  gli  esercizi  successivi,  la  Regione
provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte  dalla
legge di approvazione del  bilancio,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 38 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 27 maggio 2022 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).