(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 16 febbraio 2022) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e, in particolare, l'art. 7, comma 21, il quale dispone che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d'imposta, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attivita' culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale; Visto l'art. 7, comma 25, della legge regionale n. 13/2019, che prevede che la giunta regionale individua i progetti di intervento da finanziare con l'art bonus in coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale; Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021) che ha introdotto tra i beneficiari dell'art bonus anche le persone fisiche; Visto l'art. 6, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilita' 2022) che ha modificato l'art. 7 della legge regionale n. 13/2019 avente ad oggetto i progetti e i promotori dell'Art bonus FVG, riformulando la lettera a) del comma 22 e integrandolo con il comma 22-bis; Visto il proprio decreto n. 0196/Pres/2019 con cui e' stato emanato il «Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attivita' culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»; Preso atto della necessita' di apportare una modifica di adeguamento normativo, all'art. 7 conseguente alla modifica introdotta dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021) che ha introdotto tra i mecenati anche le persone fisiche e una modifica di mero coordinamento normativo all'art. 14 conseguente alla modifica di cui al proprio decreto n. 156/Pres/2021 che ha introdotto all'art. 15 il comma 6-bis; Preso atto della necessita' di modificare altresi' l'art. 21 del predetto regolamento esplicitando meglio gli adempimenti in capo ai beneficiari dei contributi Art bonus FVG sulla scorta di quanto disposto anche dall'art. 23 del medesimo regolamento recante gli obblighi dei beneficiari; Visto il testo del «Regolamento di' modifica al regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attivita' culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale lO novembre 2015, n. 26) emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196» e ritenuto di emanarlo; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 115 del 28 gennaio 2022; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attivita' culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) emanato con decreto del Presidente della regione 29 ottobre 2019, n. 196, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione. FEDRIGA