Art. 3 Esercizio delle attivita' di pescaturismo 1. L'attivita' di pescaturismo puo' essere esercitata nelle acque marittime o interne, a eccezione di quelle individuate con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura). 2. Rientrano nell'attivita' di pesca turismo: a) l'osservazione e l'illustrazione delle attivita' della pesca sull'imbarcazione o sulla riva; b) le attivita' informative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali e del contesto ambientale; c) l'organizzazione di momenti di degustazione e la somministrazione di pasti con prodotti ittici aziendali e altri prodotti tipici della regione o prodotti agroalimentari tradizionali; d) l'esercizio della pesca sportiva e la pratica di attivita' ludiche legate al mare e dello sea watching.