Art. 3 
 
              Esercizio delle attivita' di pescaturismo 
 
  1. L'attivita' di pescaturismo puo' essere esercitata  nelle  acque
marittime  o  interne,  a  eccezione  di   quelle   individuate   con
deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 3,  comma  1,
della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni  regionali
per la gestione delle risorse ittiche nelle  acque  interne),  previa
autorizzazione rilasciata dalla  struttura  regionale  competente  ai
sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni  in
materia di pesca e acquacoltura). 
  2. Rientrano nell'attivita' di pesca turismo: 
    a) l'osservazione e l'illustrazione delle attivita'  della  pesca
sull'imbarcazione o sulla riva; 
    b) le attivita' informative finalizzate alla valorizzazione delle
tradizioni locali e del contesto ambientale; 
    c)   l'organizzazione   di   momenti   di   degustazione   e   la
somministrazione di pasti  con  prodotti  ittici  aziendali  e  altri
prodotti tipici della regione o prodotti agroalimentari tradizionali; 
    d) l'esercizio della pesca sportiva e  la  pratica  di  attivita'
ludiche legate al mare e dello sea watching.