Art. 4 
 
              Esercizio delle attivita' di ittiturismo 
 
  1. L'attivita' di  ittiturismo,  salvo  quanto  disciplinato  dalla
presente legge, e' equiparata all'attivita' di agriturismo in armonia
con quanto previsto dall' art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina   dell'agriturismo),   e   con   la   normativa   statale
sull'imprenditore   ittico,   ai   fini    dell'applicazione    delle
disposizioni  nazionali  e  comunitarie  in  materia   di   esercizio
dell'attivita'   e   misure   di   sostegno,    nonche'    ai    fini
dell'applicazione della normativa regionale in materia di  edifici  e
strutture destinati all'agriturismo di cui alla  legge  regionale  22
luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). 
  2. Rientrano nell'attivita' di ittiturismo: 
    a)  l'organizzazione  di  attivita'  escursionistiche  con  mezzi
nautici; 
    b) il nolo di mezzi nautici; 
    c) le attivita' di informazione sui mestieri  del  mare  e  delle
acque interne, di educazione ambientale, di conoscenza delle qualita'
salutistiche   e   nutrizionali   delle   produzioni   ittiche,    di
sensibilizzazione verso una sana e corretta  alimentazione,  rivolte,
in particolare, ai giovani e al mondo della scuola; 
    d) le attivita' esercitate da pescatori che  preparano  un  pasto
nella  sede  aziendale  o  a  bordo  dell'imbarcazione   regolarmente
immatricolata e utilizzata per attivita' di pesca sia per la consegna
a terra o a bordo di imbarcazioni da diporto (take away nautico), sia
per  la  commercializzazione  tramite  furgoni  o  chioschi  per   la
somministrazione in forma itinerante; 
    e) l'ospitalita' in alloggi presso  l'abitazione  o  in  apposite
strutture aziendali a cio' adibite. 
  3. I mezzi nautici  utilizzati  per  le  attivita'  di  ittiturismo
possono ottenere il diritto di ormeggio negli  spazi  portuali  della
regione riservati alle imbarcazioni  e  ai  natanti  da  pesca  e  da
lavoro. I comuni, nella redazione o revisione dei  piani  dei  porti,
provvedono, ove possibile,  ad  adeguare  la  dimensione  delle  aree
destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma  2  e  degli
spazi di relazione a terra. La  richiesta  di  ormeggio  puo'  essere
avanzata dalle aziende ittituristiche aventi la propria sede legale o
operativa in regione, mentre  nell'assegnazione  dell'ormeggio  hanno
priorita' i mezzi  nautici  tradizionali  o  comunque  a  propulsione
ecologica. 
  4. Almeno il 70 per cento  del  quantitativo  annuo  della  materia
prima utilizzata per la somministrazione  di  pasti  e  bevande,  con
l'esclusione di sale, olii, spezie, farine, condimenti,  del  pane  e
dell'acqua minerale,  deve  essere  di  produzione  aziendale  ovvero
acquistata da aziende ittiche del distretto di pesca nord Adriatico e
dalla filiera commerciale collegata o da produttori agricoli  singoli
o associati della regione o da altri soggetti che producono  prodotti
tipici della  regione  e  prodotti  agroalimentari  tradizionali  del
territorio. Almeno  il  20  per  cento  del  quantitativo  annuo  dei
prodotti utilizzati per la somministrazione  dei  pasti  deve  essere
prodotto  ittico  di  produzione  aziendale  o   di   raggruppamento,
consorzio di  aziende  o  altra  forma  di  aggregazione  di  imprese
comunque denominata, con sede legale o  operativa  in  Friuli-Venezia
Giulia. 
  5. In  caso  di  impiego  di  manufatti  realizzati  con  materiali
naturali o con tecniche di bioedilizia si applicano  le  disposizioni
in materia di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali  di
cui all'art. 31-bis della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive).