Art. 4 Esercizio delle attivita' di ittiturismo 1. L'attivita' di ittiturismo, salvo quanto disciplinato dalla presente legge, e' equiparata all'attivita' di agriturismo in armonia con quanto previsto dall' art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con la normativa statale sull'imprenditore ittico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di esercizio dell'attivita' e misure di sostegno, nonche' ai fini dell'applicazione della normativa regionale in materia di edifici e strutture destinati all'agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). 2. Rientrano nell'attivita' di ittiturismo: a) l'organizzazione di attivita' escursionistiche con mezzi nautici; b) il nolo di mezzi nautici; c) le attivita' di informazione sui mestieri del mare e delle acque interne, di educazione ambientale, di conoscenza delle qualita' salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, di sensibilizzazione verso una sana e corretta alimentazione, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola; d) le attivita' esercitate da pescatori che preparano un pasto nella sede aziendale o a bordo dell'imbarcazione regolarmente immatricolata e utilizzata per attivita' di pesca sia per la consegna a terra o a bordo di imbarcazioni da diporto (take away nautico), sia per la commercializzazione tramite furgoni o chioschi per la somministrazione in forma itinerante; e) l'ospitalita' in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a cio' adibite. 3. I mezzi nautici utilizzati per le attivita' di ittiturismo possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali della regione riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 2 e degli spazi di relazione a terra. La richiesta di ormeggio puo' essere avanzata dalle aziende ittituristiche aventi la propria sede legale o operativa in regione, mentre nell'assegnazione dell'ormeggio hanno priorita' i mezzi nautici tradizionali o comunque a propulsione ecologica. 4. Almeno il 70 per cento del quantitativo annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione di sale, olii, spezie, farine, condimenti, del pane e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale ovvero acquistata da aziende ittiche del distretto di pesca nord Adriatico e dalla filiera commerciale collegata o da produttori agricoli singoli o associati della regione o da altri soggetti che producono prodotti tipici della regione e prodotti agroalimentari tradizionali del territorio. Almeno il 20 per cento del quantitativo annuo dei prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti deve essere prodotto ittico di produzione aziendale o di raggruppamento, consorzio di aziende o altra forma di aggregazione di imprese comunque denominata, con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia. 5. In caso di impiego di manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia si applicano le disposizioni in materia di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali di cui all'art. 31-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive).