Art. 6 
 
                       Funzioni della regione 
 
  1.  La  Direzione  centrale  risorse  agroalimentari,  forestali  e
ittiche cura la tenuta e l'aggiornamento  dell'elenco  regionale  dei
pescaturismo, degli ittiturismo e delle aziende di  acquacoltura  che
svolgono attivita' di ricezione  e  ospitalita',  nonche'  svolge  le
funzioni di vigilanza e controllo, secondo  i  criteri  definiti  dai
regolamenti di cui all'art. 7. 
  2. La regione, attraverso PromoturismoFVG, cura la  predisposizione
del  materiale  informativo  per  gli  operatori,   anche   al   fine
dell'inserimento delle informazioni  nell'infrastruttura  informatica
unica di contatto con il cliente,  nonche'  coordina  e  monitora  le
azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali  reti
di imprese e da consorzi turistici territoriali. 
  3. La giunta regionale, su proposta  dell'assessore  competente  in
materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche,  di  concerto
con l'assessore competente  in  materia  di  formazione,  sentite  le
organizzazioni  e  associazioni  di  categoria  del  settore  ittico,
definisce i contenuti, la durata e le modalita' di realizzazione  dei
corsi di formazione, suddivisi in  corso,  corso  breve  e  corso  di
aggiornamento,   finalizzati   allo   svolgimento   delle   attivita'
disciplinate dalla presente legge.