Art. 18 Copertura finanziaria 1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 5, e dall'art. 8 all'art. 17 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate stanziate sul bilancio di previsione 2022 - 2024 con la legge regionale 28 marzo 2022, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Prima variazione).