Art. 18 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 5, e dall'art.  8  all'art.
17 non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale. 
  2. Agli oneri conseguenti alle  altre  disposizioni  si  fa  fronte
mediante le maggiori entrate stanziate  sul  bilancio  di  previsione
2022 - 2024 con la legge regionale 28 marzo 2022, n. 10 (Bilancio  di
previsione finanziario 2022 - 2024. Prima variazione).