Art. 2 Compensi degli organi amministrativi delle societa' totalmente partecipate dalla Regione. Modifiche all'art. 19 della l.r. n. 20/2008 1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale), e' inserito il seguente: «3-ter. In caso di cumulo della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la carica di amministratore delegato, anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3-bis possono cumularsi.».