Art. 2 
 
Compensi  degli  organi  amministrativi  delle  societa'   totalmente
  partecipate dalla Regione. Modifiche  all'art.  19  della  l.r.  n.
  20/2008 
 
  1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale 28 aprile
2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione  regionale  a  societa',
associazioni, fondazioni e altri organismi  di  diritto  privato,  ai
sensi dell'art. 51, comma  1  dello  Statuto.  Norme  in  materia  di
componenti   degli   organi   amministrativi   delle    societa'    a
partecipazione regionale), e' inserito il seguente: 
    «3-ter.  In  caso  di  cumulo  della  carica  di  presidente  del
consiglio  di  amministrazione  con  la  carica   di   amministratore
delegato, anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3-bis possono
cumularsi.».