Art. 5 Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'emergenza dovuta all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica. Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 54/2021 1. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2022), e' sostituita dalla seguente: «Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica». 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 17 della l.r. n. 54/2021 sono aggiunte le parole: «intervenuto dal 1° gennaio 2021, come definiti dai Prezzari dei lavori della Toscana. 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 17 della l.r. n. 54/2021 dopo la parola: «progetto» e' inserita la seguente: «esecutivo». 4. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della l.r. n. 54/2021 e' inserito il seguente: «4-bis. I lavori relativi ai progetti finanziati ai sensi del comma 3, lettera a), sono aggiudicati entro dodici mesi dalla concessione del finanziamento.».