Art. 5 
 
Fondo per il sostegno agli enti  locali  da  destinare  all'emergenza
  dovuta all'incremento  dei  costi  in  edilizia  scolastica  dovuto
  all'emergenza  pandemica.  Modifiche  all'art.  17  della  l.r.  n.
  54/2021 
 
  1. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre  2021,
n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilita' per l'anno 2022), e' sostituita dalla seguente: «Fondo per
il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in
edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica». 
  2. Alla fine del comma 2 dell'art. 17 della l.r.  n.  54/2021  sono
aggiunte le parole: «intervenuto dal 1° gennaio 2021,  come  definiti
dai Prezzari dei lavori della Toscana. 
  3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 17 della l.r.  n.  54/2021
dopo la parola: «progetto» e' inserita la seguente: «esecutivo». 
  4. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della l.r. n. 54/2021  e'  inserito
il seguente: 
    «4-bis. I lavori relativi ai progetti  finanziati  ai  sensi  del
comma 3,  lettera  a),  sono  aggiudicati  entro  dodici  mesi  dalla
concessione del finanziamento.».