Art. 3 
 
                  Autorizzazione all'indebitamento. 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 56/2021 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6  (Autorizzazione  all'indebitamento).  -  1.  Nel  triennio
2022-2024 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o  l'emissione  di
prestiti   obbligazionari   per   l'importo   complessivo   di   euro
684.509.101,62  di   cui   euro   332.086.519,71   nel   2022,   euro
197.228.898,66  nel   2023   ed   euro   155.193.683,25   nel   2024,
subordinatamente al rispetto di quanto  disposto  dall'art.  3  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"),
di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e
all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto  legislativo
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in  un
periodo di ammortamento non superiore ad anni  trenta,  ad  un  tasso
massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e
prestiti. 
  3. I mutui possono essere assunti anche con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 
  4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 2, relativi agli
esercizi 2023 e 2024, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o
agli eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,  trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50
"Debito pubblico". 
  5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2024,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2024, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».