Art. 2 
 
   Modifica dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2004 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del
2004, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  L'Agenzia  puo'  offrire  un'attivita'  di   committenza
ausiliaria in favore degli enti locali della regione  Emilia-Romagna,
anche attraverso la messa a disposizione di procedure e linee guida a
supporto del processo di appalto dei medesimi enti.».