Art. 2 Modifica dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2004 1. Dopo il comma 1 dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2004, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia puo' offrire un'attivita' di committenza ausiliaria in favore degli enti locali della regione Emilia-Romagna, anche attraverso la messa a disposizione di procedure e linee guida a supporto del processo di appalto dei medesimi enti.».