Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 1, e' quantificato, per il triennio 2021/2023, in euro 6.000.000, di cui euro 1.500.000 per l'anno 2021, euro 2.250.000 per l'anno 2022 ed euro 2.250.000 per l'anno 2023. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione per euro 1.500.000 per l'anno 2021, euro 2.250.000 per l'anno 2022 ed euro 2.250.000 per l'anno 2023 degli stanziamenti iscritti nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti), gia' autorizzati dall'art. 25 della legge regionale n. 1/2020. 4. Limitatamente all'anno 2021 e ai soli fini dell'applicazione del comma 1, sono utilizzate le risorse iscritte in parte entrata ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 1/2020 per un importo di euro 1.500.000, Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti). 5. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 3, e' determinato, per l'anno 2021, in euro 20.000 e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 5 si provvede mediante la riduzione per euro 20.000, per l'anno 2021, degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.