Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art.  1,  comma  1,  e'
quantificato, per il triennio 2021/2023, in euro  6.000.000,  di  cui
euro 1.500.000 per l'anno 2021, euro 2.250.000  per  l'anno  2022  ed
euro 2.250.000 per l'anno 2023. 
  2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il  triennio
2021/2023 nella Missione  08  (Assetto  del  territorio  ed  edilizia
abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e  locale  e
piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti). 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante la riduzione  per  euro  1.500.000  per  l'anno  2021,  euro
2.250.000 per l'anno 2022 ed euro 2.250.000  per  l'anno  2023  degli
stanziamenti iscritti nella Missione 08 (Assetto  del  territorio  ed
edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale  pubblica  e
locale e piani  di  edilizia  economico-popolare),  Titolo  1  (Spese
correnti), gia' autorizzati dall'art. 25  della  legge  regionale  n.
1/2020. 
  4. Limitatamente all'anno 2021 e ai soli fini dell'applicazione del
comma 1, sono utilizzate le risorse  iscritte  in  parte  entrata  ai
sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 1/2020  per  un
importo  di  euro  1.500.000,  Titolo  3  (Entrate  extratributarie),
Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti). 
  5. L'onere derivante dall'applicazione dell'art.  1,  comma  3,  e'
determinato, per l'anno 2021, in euro 20.000 e fa carico nello  stato
di previsione della spesa del bilancio di  previsione  della  Regione
per il triennio 2021/2023 nella Missione 01  (Servizi  istituzionali,
generali  e  di  gestione),  Programma  08  (Statistica   e   sistemi
informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale). 
  6. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  5  si  provvede
mediante la  riduzione  per  euro  20.000,  per  l'anno  2021,  degli
stanziamenti  iscritti  nella  Missione  01  (Servizi  istituzionali,
generali  e  di  gestione),   Programma   03   (Gestione   economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato),  Titolo  2  (Spese  in
conto capitale). 
  7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.