Art. 2 Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 e' aggiunta la seguente: «c-bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'art. 47, comma 3, e dell'art. 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).».