Art. 2 
 
        Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 
 
  1. Dopo la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  15  della  legge
regionale n. 21/2016 e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) aderisce a un fondo di  garanzia  a  tutela  del  turista
contro i rischi di insolvenza ai  sensi  dell'art.  47,  comma  3,  e
dell'art. 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79  (Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).».