Art. 3 Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 21/2016 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2016 e' sostituita dalla seguente: «b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonche' dei loro familiari;».