Art. 3 
 
        Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 21/2016 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale  n.
21/2016 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da  parte  degli
associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti
all'associazione da almeno un anno, nonche' dei loro familiari;».