Art. 4 
 
     Sostituzione dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2016 
 
  1. L'art. 64 della legge regionale n.  21/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 64 (Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e  tour
operator). -  1.  L'amministrazione  regionale,  nel  rispetto  della
normativa europea in materia degli aiuti di Stato, e'  autorizzata  a
concedere, in regime «de minimis», alle agenzie di viaggio e ai  tour
operator con sede legale e  operativa  nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia: 
      a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti
turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e  la  permanenza  di
turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un  prodotto
turistico qualificato, con particolare riguardo per  le  localita'  a
minore vocazione turistica; 
      b) contributi pari al  20  per  cento  dell'importo  annuo  del
canone di  locazione,  leasing  o  concessione  di  immobili  ad  uso
commerciale; 
      c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto  aereo  venduto
dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di
Ronchi dei Legionari al fine  di  stimolarne  il  traffico  aereo  in
partenza e in arrivo; 
      d) contributo massimo di 500 euro annui per spese  sostenute  a
fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 8,  comma
2-bis. 
  2. I contributi di  cui  al  comma  1  sono  cumulabili  con  altri
eventuali contributi  previsti  da  norme  statali  per  le  medesime
finalita' e in capo agli stessi soggetti beneficiari. 
  3. I contributi sono concessi con le modalita' di cui  all'art.  36
della legge regionale n. 7/2000 con procedimento a sportello. 
  4. Con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono  definiti  le
modalita' e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di
interventi  realizzabili,  le  relative  suddivisioni  delle  risorse
disponibili tra  gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della spesa.».