Art. 5 
 
        Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 3/2021 
 
  1. All'art. 38  della  legge  regionale  22  febbraio  2021,  n.  3
(Disposizioni per la  modernizzazione,  la  crescita  e  lo  sviluppo
sostenibile  verso  una  nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia
(SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «ai territori  dei  Comuni  di  Gorizia,
Pordenone, Udine e Trieste, nonche' ai territori dei comuni  nel  cui
territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della
legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di  sostegno  a  favore
del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale
posto sotto la tutela dell'UNESCO),» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone,  Udine  e  Trieste,
nonche' per i territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito
regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25  luglio
2019, n. 11 (Misure di sostegno a  favore  del  patrimonio  regionale
inserito nella lista del patrimonio mondiale posto  sotto  la  tutela
dell'UNESCO),  i  «voucher  TUReSTA  in  FVG»  sono  utilizzabili   a
copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico
di almeno due notti.»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale  e
operativa nella Regione  Friuli-Venezia  Giulia  sono  autorizzate  a
concedere i «voucher TUReSTA in FVG».»; 
    d) al comma 4 dopo le parole «strutture ricettive» sono  inserite
le seguenti: «e le agenzie viaggio e i tour operator».