Art. 5 Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 3/2021 1. All'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonche' ai territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO),» sono soppresse; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonche' per i territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i «voucher TUReSTA in FVG» sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i «voucher TUReSTA in FVG».»; d) al comma 4 dopo le parole «strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e le agenzie viaggio e i tour operator».