Art. 6 Aiuti di Stato 1. I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2016, come sostituito con la presente legge, sono concessi nel rispetto della disciplina, in quanto applicabile, del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020 e successive modifiche.