Art. 6 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di
cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2016, come sostituito con
la presente legge, sono concessi nel rispetto  della  disciplina,  in
quanto applicabile, del quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui
alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863  final  del
19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  COVID-19),  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  20  marzo  2020   e
successive modifiche.