Art. 7 Norme finanziarie 1. Per la finalita' di cui all'art. 64, comma 1, della legge regionale n. 21/2016, come sostituito dall'art. 4, e' autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Per le finalita' di cui all'art. 38 della legge regionale 3/2021, come modificato dall'art. 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo. 5. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti).