Art. 2 Marchio per la promozione territoriale 1. Il principale strumento attraverso cui si esprime la promozione territoriale del Trentino in qualsiasi attivita' di promozione e commercializzazione e' il marchio per la promozione territoriale, con eventuali sue specifiche declinazioni, in grado di riassumere e veicolare i valori caratterizzanti l'intera provincia, tra cui in particolare la vocazione montana, l'accoglienza, la sostenibilita', la qualita' dell'ambiente e del territorio, l'autenticita' delle tradizioni e della cultura locale. 2. La gestione del marchio per la promozione territoriale e' attribuita alla societa' per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, disciplinata dall'art. 14 della legge provinciale, ed e' diretta alla rappresentazione dell'offerta territoriale complessiva, in un'ottica di integrazione dei diversi settori e operatori presenti in Trentino. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalita' di utilizzo del marchio per la promozione territoriale.