Art. 4 Regime transitorio dell'ambito turistico Val di Non 1. In applicazione della deroga di cui all'art. 26, comma 5, della legge provinciale, l'ambito Val di Non dell'Azienda per il turismo, esistente ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, che ha dimostrato di corrispondere alle condizioni previste per la continuazione della propria attivita' e' articolato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale, come previsto dalla tabella A). 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, l'«ambito 4 Val di Sole e Val di Non» previsto nell'Allegato A della legge provinciale e' sostituito con l'«ambito 4a Val di Sole», nel quale rientrano i comuni catastali corrispondenti elencati nella tabella A) di questo regolamento, e l'«ambito 4b Val di Non», secondo quanto previsto dal medesimo comma 1. 3. All'azienda del comma 1 si applicano in quanto compatibili le norme previste dalla legge provinciale e da questo regolamento ad eccezione della disposizione prevista dall'art. 12, comma 1, lettera f), della legge provinciale.