Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari previste dall'art. 18, comma 3, della legge provinciale, continua a essere utilizzato l'elenco delle associazioni pro loco previsto dall'art. 12-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, ancorche' abrogato. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, per l'iscrizione e cancellazione da tale elenco si applicano in via transitoria le disposizioni regolamentari, ancorche' abrogate, previste dal d.p.p. 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. 2. Fino all'adozione di nuove disposizioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2514 del 2011 e le sue successive modificazioni e integrazioni. Tabella A) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B) Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Non sono presenti allegati parte integrante. Il Presidente: Fugatti (Omissis).