Art. 10 Sistema di linee 1. La domanda di riconoscimento del sistema di linee va presentata all'Ufficio unitamente al piano di massima, la ricevuta della cauzione di cui all'articolo 19, comma 5, della legge e il piano finanziario per la costruzione e l'esercizio dei singoli impianti. 2. I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o piu' richiedenti. 3. Su richiesta delle persone interessate un sistema riconosciuto puo' essere modificato nella sua composizione. 4. Il riconoscimento del sistema di linee e' disposto dall'Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilita' in conformita' al parere tecnico dell'Ufficio. 5. Agli effetti dell'articolo 19, comma 2, della legge il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli itinerari sciistici l'Area funzionale Turismo abbia espresso un parere di massima favorevole. 6. L'insieme di linee puo' comprendere una o piu' linee adduttrici alle zone interessate e puo' attingere traffico da piu' fonti. 7. Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema va richiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L'inutile decorso di tale termine comporta la decadenza della preferenza per l'ottenimento della concessione stessa. 8. Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata e' indicato nel provvedimento di concessione e non puo' superare i termini previsti dall'Art. 6 (, comma 4, della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione e' da intendersi decaduta per legge. 9. Il piano di massima di cui al comma 1 e' corredato per ogni linea della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j), e di una planimetria generale indicante tutti gli impianti interessati dal sistema di linea.