Art. 12 
 
                   Progetto funiviario definitivo 
 
  1. Il progetto funiviario definitivo, di cui all'articolo 24  della
legge, che viene esaminato dall'Ufficio  ai  fini  dell'approvazione,
deve individuare compiutamente l'opera nelle  sue  linee  generali  e
negli  elementi  costitutivi,  deve  illustrarne  le  caratteristiche
funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da  soddisfare
e  deve  evidenziare  tutte  le  caratteristiche  significative   per
garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso  e'  composto
dai seguenti elaborati tecnici: 
    a) relazione tecnica generale riferita all'intero  impianto,  che
illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali  e
che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei  suoi
elementi costitutivi in  relazione  alle  prestazioni  previste.  Ove
vengano presentate richieste  di  scostamento  dalle  norme  tecniche
specifiche riguardanti l'infrastruttura, ne deve essere dimostrata la
relativa necessita' con un'apposita relazione; 
    b) dichiarazione del/della progettista dell'impianto, nella quale
lo stesso/la stessa attesta: 
      1) la propria competenza maturata nel settore dei trasporti con
impianti a fune; 
      2) che il progetto  definitivo  e'  redatto  nel  rispetto  dei
requisiti essenziali di cui  all'allegato  II  del  regolamento  (UE)
2016/424   e   delle   norme    tecniche    specifiche    riguardanti
l'infrastruttura; 
      3) che nel progetto e' stato controllato il coordinamento e  la
reciproca compatibilita' dei componenti di sicurezza  e  sottosistemi
impiegati  nonche'  il  rispetto   delle   norme   antinfortunistiche
applicabili  nella  progettazione  dell'intero   impianto,   di   cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    c) planimetria generale della zona interessata dall'impianto,  in
scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso e
l'indicazione di eventuali altri impianti limitrofi; 
    d) piano  quotato  delle  stazioni  con  riportate  le  curve  di
livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per
facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata e in uscita, sia  i
collegamenti con eventuali altri impianti della zona; 
    e) due  profili  longitudinali  della  linea  rilevati  sull'asse
dell'impianto, uno in scala 1: 5.000  e  l'altro  in  scala  1:500  o
1:1000 a seconda delle esigenze  illustrative,  con  indicazione,  su
quest'ultimo profilo, dell'andamento trasversale del terreno mediante
rilievo dei punti situati un metro oltre l'ingombro massimo  laterale
del veicolo ovvero del bordo esterno della pista  di  risalita  delle
sciovie. Per le singole  campate  va  inoltre  riportato  l'andamento
delle funi con le frecce  massime  e  minime  delle  stesse,  atte  a
determinare sia i franchi minimi che le altezze massime  dei  veicoli
dal suolo o dei traini per le sciovie; il profilo in  scala  1:500  o
1:1000 deve essere completato con le quote riferite  al  livello  del
mare e firmato da  un  ingegnere/un'ingegnera  o  da  un  tecnico/una
tecnica con abilitazione in materia, che ha effettuato il rilievo,  e
controfirmato dal/dalla progettista; 
    f)  calcoli  relativi  alla  configurazione  delle  funi,   nelle
condizioni  di  esercizio  piu'  sfavorevoli,  e  relative  verifiche
(calcolo di linea); 
    g)   disegni   d'insieme   quotati   delle    principali    parti
dell'impianto, comprese  le  stazioni  e  le  opere  di  linea  nelle
proiezioni necessarie e in scala non minore di 1:100 e comunque  tale
da consentire la chiara individuazione degli elementi costitutivi; 
    h)  dichiarazione  redatta,   secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo  15,  da  un  esperto  iscritto  o  un'esperta  iscritta
all'albo dei dottori agronomi e forestali, dalla quale  risulti  che,
ai  fini   della   stabilita'   delle   opere   e   della   sicurezza
dell'esercizio,   l'area   interessata   e',   secondo    ragionevoli
previsioni,  immune  dal   pericolo   di   frane   e   valanghe   per
caratteristiche naturali, per effetto di idonee opere  di  protezione
oppure, per il solo caso dell'immunita' da valanga, mediante piani di
distacco controllato, qualora per motivi oggettivi non sia  possibile
realizzare o completare tali opere di protezione; 
    i)  relazione  geologica   e   relazione   geotecnica,   con   la
dimostrazione, ai sensi della vigente  normativa  in  materia,  della
stabilita' dei terreni interessati dall'impianto e,  in  particolare,
delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali
opere di linea, rispetto tanto alle  azioni  trasmesse  dall'impianto
stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei
terreni, nonche' da  eventi  di  natura  geologica  o  idrogeologica,
tenuto conto di eventuali azioni sismiche; 
    j)  descrizione  degli  eventuali   attraversamenti   con   linee
elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie,
funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili, nonche'  delle
modifiche da apportare ai  medesimi  o  delle  opere  interposte  fra
questi e l'impianto; 
    k)  limitatamente  a  impianti  aerei,  funicolari  terrestri   e
ascensori inclinati, il piano di evacuazione delle persone in  linea,
comprendente la descrizione dei mezzi e l'indicazione  dei  metodi  e
dei tempi previsti per lo svolgimento delle operazioni nonche'  delle
organizzazioni che, nell'eventualita', possono fornire aiuto; 
    l) uno o piu' fascicoli illustranti  in  modo  compiuto  l'intera
infrastruttura con i relativi elementi costitutivi in relazione  alle
caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonche'
i risultati finali dei calcoli, raffrontati con i  limiti  prescritti
dalle specifiche norme tecniche per l'infrastruttura; 
    m) analisi e relazione di sicurezza di cui all'articolo 14; 
    n)  dichiarazioni  di  conformita'  secondo  l'allegato  IX   del
regolamento (UE) 2016/424 e copia  degli  attestati  di  esame  CE  e
documenti correlati, ai  sensi  degli  allegati  da  III  a  VII  del
regolamento (UE) 2016/424, rilasciati da un organismo notificato; 
    o) confronto tra le norme  adottate  nel  progetto  e  quelle  in
vigore per l'infrastruttura; 
    p) documentazione relativa alle apparecchiature  elettrotecniche,
ossia: 
      1) descrizione del sistema di protezione contro i fulmini,  con
individuazione delle principali misure assunte; 
      2) schemi unifilari e descrizione della distribuzione elettrica
di bassa tensione riportanti  anche  i  sistemi  di  alimentazione  a
partire dal punto di presa dell'energia; 
      3)  relazione  sugli  impianti  di  messa  a  terra   elettrica
riportante gli schemi dei medesimi; 
      4)  descrizione  delle  misure  adottate  per   assicurare   le
connessioni  di  equipotenzialita'  tra   le   strutture   metalliche
dell'impianto e delle  funi  non  isolate  con  l'impianto  di  terra
medesimo secondo le norme CEI; 
    q) documentazione riguardante le ditte costruttrici dell'impianto
che attesti la competenza e l'esperienza specifica  nel  settore  dei
trasporti funiviari. 
  2. Gli attestati di esame CE dei sottosistemi di cui  al  comma  1,
lettera n), devono essere accompagnati dalla seguente  documentazione
tecnica: 
    a)  disegni  d'insieme  dei  componenti  di  sicurezza,  compreso
l'elenco dei singoli  elementi,  e  dei  sottosistemi  dell'impianto,
compreso l'elenco dei componenti di sicurezza in esso installati, con
l'indicazione delle dimensioni principali,  e,  se  collaboranti  con
altri  sottosistemi  o  con  l'infrastruttura,  disegni   illustranti
l'interfacciamento  reciproco,  compresa  l'indicazione  di  tutti  i
dispositivi di sicurezza che determinano  l'arresto  dell'impianto  o
che danno segnalazione al personale dell'impianto. In particolare  va
inoltrato quanto segue: 
      1) schemi funzionali dei circuiti pneumatici  o  idraulici  dei
sistemi frenanti, di tensione delle funi e di altri  dispositivi  con
relative descrizioni; 
      2) schemi funzionali e descrizione dell'impianto  elettrico  di
comando e di controllo; 
      3) descrizione dell'azionamento di recupero e  dell'azionamento
di riserva, ove previsto per assicurare la continuita' del  servizio,
ovvero  giustificazione  della  sua  omissione  in   relazione   alla
specificita' del servizio proposto per l'impianto funiviario; 
      4) istruzioni di funzionamento e per la manutenzione periodica,
preventiva, correttiva e ordinaria; tali  istruzioni  possono  essere
presentate unitamente al manuale d'uso e  manutenzione  in  occasione
del collaudo funzionale di cui all'articolo 25 della legge; 
      5) documentazione  tecnica  comprendente  le  condizioni  e  le
eventuali limitazioni di esercizio con le istruzioni per la messa  in
servizio dell'impianto. 
  3. Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, in caso di
modifiche e aggiornamenti  in  corso  di  elementi  gia'  certificati
oppure quando la valutazione  di  conformita'  di  un  componente  di
sicurezza o di un  sottosistema  e'  in  corso  presso  un  organismo
notificato, possono essere presentate - in luogo della  dichiarazione
di conformita' - le richieste di  valutazione  avanzate  allo  stesso
organismo, comprensive  della  documentazione  di  cui  al  comma  2,
lettera a), ad eccezione delle istruzioni di cui  al  relativo  punto
4); in tal caso la documentazione di cui al comma 1, lettera n)  puo'
essere presentata al piu' tardi in occasione del collaudo  funzionale
di cui all'articolo 25 della legge. 
  4. Qualora  impianti  esistenti  subiscano  modifiche  che  secondo
l'articolo 43, comma 3, della legge non sono sottoposte al  capo  II,
il progetto definitivo deve essere  composto  almeno  dalla  seguente
documentazione: 
    a) relazione tecnica circa le modifiche da apportare; 
    b) calcoli di verifica  e  disegni  delle  modifiche  alle  parti
meccaniche e all'infrastruttura; 
    c) descrizione e schemi funzionali  dei  circuiti  elettrici  nel
caso di modifiche ai dispositivi elettrici; 
    d) confronto  tra  le  disposizioni  di  sicurezza  adottate  nel
progetto e quelle previste dalla normativa in vigore. 
  5. Il progetto funiviario definitivo deve essere firmato  dal/dalla
progettista generale dell'impianto, dal titolare della concessione  e
dal  costruttore  dell'impianto.  Il  progettista  generale   e'   un
ingegnere o un'ingegnera con esperienza specifica maturata in materia
di impianti a fune e iscrizione all'albo professionale.