Art. 14 
 
                  Analisi e relazione di sicurezza 
 
  1. L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono  redatte
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 424/2016. 
  2. Possono essere presentate piu'  analisi  di  sicurezza  riferite
alle varie parti specialistiche dell'impianto, che sono  redatte  dai
singoli progettisti o progettiste specialisti. 
  3. L'analisi di sicurezza dell'impianto, secondo l'articolo  8  del
regolamento (UE) 2016/424, e' utilizzata per identificare i rischi  e
la  loro  quantificazione  (sulla   base   di   metodi   di   analisi
riconosciuti, dell'esperienza, degli  elenchi  dei  rischi  contenuti
nelle norme EN  e  dei  requisiti  essenziali  del  regolamento  (UE)
2016/424) e per individuare i componenti, i dispositivi, le  funzioni
di sicurezza o altre soluzioni scelte dal/dalla progettista  generale
per mitigare o eliminare i predetti rischi. 
  4. L'analisi di sicurezza riguarda l'infrastruttura,  l'interfaccia
fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi  e  le
influenze nonche' le azioni sviluppate o  sviluppabili  dall'ambiente
circostante, dallo  specifico  sito  di  insediamento  e  dalle  aree
adiacenti all'impianto e deve tener conto almeno dei seguenti  eventi
esterni, che possono  ostacolare,  limitare  o  impedire  l'esercizio
dell'impianto: 
    a) valanghe, frane, caduta sassi, alluvioni, caduta di  alberi  e
simili; 
    b) situazione geologica  e  geotecnica  dell'intero  tracciato  e
natura del relativo terreno; 
    c) incendio; 
    d) attraversamenti e parallelismi con edifici, linee elettriche o
telefoniche, strade, fiumi o  torrenti,  canali,  ferrovie,  funivie,
condotte convoglianti liquidi o gas e simili; 
    e) eventi meteorologici,  come  vento,  ghiaccio,  neve,  nebbia,
temporali, calore, freddo e simili; 
    f) terremoto; 
    g) fulmini; 
    h) ostacolo alla navigazione aerea. 
  5. Sulla base dell'analisi di sicurezza e' redatta la relazione  di
sicurezza, nella quale sono indicate le misure idonee ad affrontare i
rischi individuati e l'elenco  dei  componenti  di  sicurezza  e  dei
sottosistemi utilizzati nell'impianto. 
  6. Ai sensi dell'Art. 46, comma 3,  della  legge  la  relazione  di
sicurezza  e'  elaborata  e  firmata  da  un/una  professionista  con
esperienza maturata nel settore funiviario e  con  abilitazione  alla
progettazione di impianti a fune, che verifica sul  posto  tutti  gli
aspetti  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza  inerenti  il  sistema
dell'impianto   e   l'ambiente   nell'ambito   della   progettazione,
dell'esecuzione e della messa in servizio. 
  7. La relazione di sicurezza e' sottoscritta anche dal/dalla legale
rappresentante     della     ditta     costruttrice      responsabile
dell'installazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi. 
  8. Qualora per l'infrastruttura siano  previsti  scostamenti  dalle
norme tecniche specifiche, l'analisi di sicurezza e la  relazione  di
sicurezza devono dimostrare, mediante una  dettagliata  analisi,  che
vengono rispettati i requisiti essenziali di cui all'allegato II  del
regolamento (UE) 2016/424. 
  9.  L'analisi  di  sicurezza  e  la  relazione  di  sicurezza  sono
consegnate al direttore/alla direttrice dei lavori prima  dell'inizio
dei lavori.