Art. 14 Analisi e relazione di sicurezza 1. L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono redatte in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016. 2. Possono essere presentate piu' analisi di sicurezza riferite alle varie parti specialistiche dell'impianto, che sono redatte dai singoli progettisti o progettiste specialisti. 3. L'analisi di sicurezza dell'impianto, secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/424, e' utilizzata per identificare i rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell'esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/424) e per individuare i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal/dalla progettista generale per mitigare o eliminare i predetti rischi. 4. L'analisi di sicurezza riguarda l'infrastruttura, l'interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi e le influenze nonche' le azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto e deve tener conto almeno dei seguenti eventi esterni, che possono ostacolare, limitare o impedire l'esercizio dell'impianto: a) valanghe, frane, caduta sassi, alluvioni, caduta di alberi e simili; b) situazione geologica e geotecnica dell'intero tracciato e natura del relativo terreno; c) incendio; d) attraversamenti e parallelismi con edifici, linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili; e) eventi meteorologici, come vento, ghiaccio, neve, nebbia, temporali, calore, freddo e simili; f) terremoto; g) fulmini; h) ostacolo alla navigazione aerea. 5. Sulla base dell'analisi di sicurezza e' redatta la relazione di sicurezza, nella quale sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi individuati e l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto. 6. Ai sensi dell'Art. 46, comma 3, della legge la relazione di sicurezza e' elaborata e firmata da un/una professionista con esperienza maturata nel settore funiviario e con abilitazione alla progettazione di impianti a fune, che verifica sul posto tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza inerenti il sistema dell'impianto e l'ambiente nell'ambito della progettazione, dell'esecuzione e della messa in servizio. 7. La relazione di sicurezza e' sottoscritta anche dal/dalla legale rappresentante della ditta costruttrice responsabile dell'installazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi. 8. Qualora per l'infrastruttura siano previsti scostamenti dalle norme tecniche specifiche, l'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza devono dimostrare, mediante una dettagliata analisi, che vengono rispettati i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/424. 9. L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono consegnate al direttore/alla direttrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori.