Art. 15 
 
               Assenza di pericolo da frane e valanghe 
 
  1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all'articolo 11,  comma  1,
lettera g), e all'articolo 12, comma 1,  lettera  h)  si  deve  tener
conto,  oltre  che  degli  elementi  morfologici,  anche   dei   dati
cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o  valanghivi
che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione e' accompagnata  da
una planimetria generale della  zona,  firmata  dall'esperto/esperta,
preferibilmente  in  scala  1:10.000  e  comunque  non  inferiore   a
1:25.000, in cui e' segnato il tracciato della linea. 
  2. La costruzione  degli  impianti  puo'  essere  subordinata  alla
realizzazione di eventuali opere protettive, la cui  efficienza  deve
essere mantenuta nel tempo. 
  3. La sicurezza dell'esercizio e' garantita, se, in caso di arresto
prolungato dell'impianto, e' possibile in ogni  momento  compiere  le
operazioni di evacuazione dei viaggiatori secondo quanto previsto nel
relativo piano di evacuazione. 
  4. Se entro un anno dalla realizzazione dell'impianto,  per  motivi
oggettivi, non si possono ultimare le  opere  protettive  di  cui  al
comma 2, l'Assessore/l'Assessora provinciale competente in materia di
mobilita' richiede una corrispondente  valutazione  alla  commissione
valanghe territorialmente competente di cui alla legge provinciale 15
maggio 2013, n. 7.