Art. 17 
 
                  Ammontare del deposito cauzionale 
 
  1. La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo  4,  comma
1, lettera d), e' pari a: 
    a) 6.000,00 euro per linee da realizzare con funivie bifune a  va
e vieni, funicolari terrestri, funivie bi- e monofune ad ammorsamento
automatico dei veicoli, nonche' impianti assimilabili; 
    b) 2.400,00 euro per linee da realizzare con  impianti  funiviari
monofune ad attacchi fissi e impianti assimilabili; 
    c) 1.000,00 euro per linee  da  realizzare  con  impianti,  quali
sciovie,  slittinovie  e   ascensori   inclinati   nonche'   impianti
assimilabili, con una  lunghezza  sviluppata  inferiore  a  500  m  e
1.500,00 euro per linee di lunghezza superiore.