Art. 17 Ammontare del deposito cauzionale 1. La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e' pari a: a) 6.000,00 euro per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, funivie bi- e monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonche' impianti assimilabili; b) 2.400,00 euro per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi e impianti assimilabili; c) 1.000,00 euro per linee da realizzare con impianti, quali sciovie, slittinovie e ascensori inclinati nonche' impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e 1.500,00 euro per linee di lunghezza superiore.