Art. 18 
 
                         Domanda di collaudo 
 
  1. La domanda di collaudo  deve  essere  corredata  della  seguente
documentazione: 
    a)  dichiarazione  della  ditta   costruttrice   riguardante   le
caratteristiche dei materiali impiegati e le saldature effettuate  da
personale  specializzato  sull'infrastruttura  dell'impianto  e,   in
particolare, sulle relative strutture aventi  particolare  importanza
ai fini della sicurezza, nonche' la completa ultimazione dell'opera a
regola d'arte; 
    b)  ricevuta  comprovante  l'avvenuto  versamento  a  favore  del
bilancio provinciale, a titolo di acconto, pari all'80%  dell'importo
preventivato per onorari e rimborsi di cui all'articolo 20, comma  3,
ai collaudatori, salvo conguaglio; 
    c)  su  richiesta  dell'Ufficio,  certificati  di   origine   dei
materiali impiegati, ad esclusione di  quelli  utilizzati  per  opere
oggetto di collaudo statico o per componenti certificati  secondo  il
regolamento (UE) 2016/424; 
    d) su richiesta dell'Ufficio, certificati delle prove e verifiche
effettuate o da effettuare sull'impianto; 
    e) verbali relativi all'esame magnetoinduttivo delle funi; 
    f) dichiarazioni di  conformita'  sull'avvenuta  installazione  a
regola d'arte degli impianti e relativa verifica, nei casi previsti; 
    g) certificazione sull'avvenuto deposito presso l'ente competente
del certificato di collaudo statico per le opere  in  cemento  armato
normale e  precompresso,  nonche'  per  le  costruzioni  in  acciaio,
eseguito a cura dell'ingegnere nominato/dell'ingegnera  nominata  dal
titolare della concessione; 
    h) convenzione con le organizzazioni  coinvolte  nell'evacuazione
delle persone in linea; 
    i)  dichiarazione,   firmata   dal/dalla   progettista   generale
dell'impianto e  dal  costruttore  dell'impianto,  attestante  che  i
sottosistemi e i componenti di sicurezza impiegati  sono  compatibili
sia reciprocamente sia con l'infrastruttura del relativo impianto; 
    j) dichiarazioni di conformita' dei componenti di sicurezza e dei
sottosistemi nonche' attestati di esame CE di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera n), e  comma  3,  se  non  gia'  presentate  con  il
progetto definitivo; 
    k) ogni altro  documento  ritenuto  necessario  dell'Ufficio  per
l'espletamento del collaudo di cui all'articolo 25,  comma  5,  della
legge. 
  2. Nella domanda di collaudo, il direttore/la direttrice dei lavori
indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso
dei lavori e attesta di aver eseguito personalmente tutte le prove di
funzionamento e di carico atte a verificare il regolare funzionamento
dell'impianto  ai  fini  della  sicurezza  e  della  regolarita'  del
servizio. Nella domanda sono altresi' indicate le ore di preesercizio
effettuate. 
  3. Le modalita' di collaudo di cui all'articolo 25, comma 5,  della
legge in linea di massima sono: 
    a) esame della documentazione tecnica riguardante l'opera; 
    b)   accertamento   della    corrispondenza    dell'opera    alle
caratteristiche principali del progetto; 
    c) accertamento che dalle  verifiche  e  prove  di  carico  e  di
funzionamento effettuate nel corso della visita, i cui risultati sono
riportati  nel  modello  di   relazione   di   collaudo   predisposto
dall'Ufficio, non sono  emerse  sostanziali  discordanze  rispetto  a
quanto dichiarato dalla direzione lavori.