Art. 19 Tariffe, orari, assicurazioni 1. Per gli impianti di prima categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge l'Assessore/ Assessora competente in materia di mobilita' puo' approvare criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto, ad eccezione delle linee funiviarie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge. 2. Le dimensioni minime delle tabelle da esporre per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge sono indicate nell'allegato B. 3. Su richiesta dell'Ufficio, il titolare della concessione deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi indicati nell'allegato C. 4. Il trasporto dei viaggiatori va eseguito secondo l'ordine delle richieste. E' vietato accordare precedenze, fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione o alla sorveglianza degli impianti e piste, per le funzionarie e i funzionari incaricati della vigilanza, per le persone incaricate dell'evacuazione nell'espletamento delle loro funzioni e, previo accordo con il titolare della concessione, per singole persone che si servono dell'impianto per motivi di lavoro.