Art. 19 
 
                    Tariffe, orari, assicurazioni 
 
  1. Per gli impianti di prima categoria di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a),  della  legge  l'Assessore/  Assessora  competente  in
materia  di  mobilita'  puo'  approvare  criteri  uniformi   per   la
determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola
di  ogni  impianto,  ad  eccezione  delle  linee  funiviarie  di  cui
all'articolo 15, comma 2, della legge. 
  2.  Le  dimensioni  minime  delle  tabelle  da   esporre   per   le
comunicazioni di cui all'articolo  15,  comma  3,  della  legge  sono
indicate nell'allegato B. 
  3. Su richiesta dell'Ufficio, il titolare  della  concessione  deve
dimostrare  la  copertura  assicurativa  dei  rischi   connessi   con
l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico.
I limiti della garanzia assicurativa non devono essere  inferiori  ai
minimi indicati nell'allegato C. 
  4. Il trasporto dei viaggiatori va eseguito secondo l'ordine  delle
richieste. E' vietato accordare precedenze, fatta  eccezione  per  il
personale  addetto  alla  manutenzione  o  alla  sorveglianza   degli
impianti e piste, per le funzionarie e i funzionari incaricati  della
vigilanza,    per    le    persone    incaricate     dell'evacuazione
nell'espletamento delle  loro  funzioni  e,  previo  accordo  con  il
titolare della  concessione,  per  singole  persone  che  si  servono
dell'impianto per motivi di lavoro.