Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Ufficio»: l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari; b) «tecnico/tecnica responsabile»: il tecnico o la tecnica responsabile preposto/preposta agli impianti a fune ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge; c) «piccolo comprensorio sciistico»: un comprensorio sciistico con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone l'ora; ai fini del calcolo della portata complessiva non si considerano gli impianti di arroccamento senza una propria pista da sci.