Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Ufficio»: l'ufficio  provinciale  competente  in  materia  di
trasporti funiviari; 
    b)  «tecnico/tecnica  responsabile»:  il  tecnico  o  la  tecnica
responsabile  preposto/preposta  agli  impianti  a  fune   ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge; 
    c) «piccolo comprensorio sciistico»:  un  comprensorio  sciistico
con una portata complessiva di norma non superiore  a  5.500  persone
l'ora;  ai  fini  del  calcolo  della  portata  complessiva  non   si
considerano gli impianti di arroccamento senza una propria  pista  da
sci.