Art. 20 
 
                 Oneri di sorveglianza e di collaudo 
 
  1. La misura del contributo annuo per le spese di  sorveglianza  e'
indicata nell'allegato D. Tale contributo va versato annualmente,  su
richiesta  dell'Ufficio  provinciale  Entrate,  a  partire  dall'anno
successivo  alla  data  di  rilascio  della  concessione,  della  sua
modifica o del suo rinnovo. L'intera quota annua e' dovuta anche  per
l'anno in cui scade la concessione. 
  2. L'onorario spettante ai collaudatori e' indicato  nella  tariffa
di cui all'allegato E. Qualora il collaudo  statico  delle  opere  in
cemento armato normale e precompresso e  delle  strutture  metalliche
sia eseguito da una libera professionista/un libero professionista su
incarico del titolare della concessione, l'importo delle opere su cui
va calcolato percentualmente l'onorario e'  determinato  nell'80  per
cento del costo convenzionale dell'impianto (P+P'), come  determinato
nell'allegato A. Per i dipendenti provinciali l'onorario di  collaudo
e' integrato nell'indennita'  libero-professionale,  salvo  che  essi
siano chiamati a far parte della Commissione di collaudo in  qualita'
di componenti della Commissione per le funicolari aeree  e  terrestri
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3.  Oltre  all'onorario,  ai  componenti   e   al   segretario/alla
segretaria  della  commissione  di  collaudo  sono  corrisposti,   se
spettanti, il compenso per le ore di lavoro  straordinario  prestate,
il rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio  nonche'
l'indennita'   di   missione.   Per   i   dipendenti   di   pubbliche
amministrazioni tali emolumenti sono liquidati secondo  la  normativa
vigente per l'ente di appartenenza. 
  4.  Su  richiesta  dell'Ufficio,  il  titolare  della   concessione
effettua il versamento a saldo a favore del bilancio provinciale.