Art. 21 
 
                      Regolamento di esercizio 
 
  1.  L'esercizio  dell'impianto  si  svolge  secondo  le   modalita'
determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall'Ufficio,  su
proposta del tecnico/della tecnica responsabile e del titolare  della
concessione. Il regolamento di esercizio e'  redatto  secondo  schemi
predisposti dall'Ufficio  per  i  singoli  tipi  di  impianto.  Vanno
osservate anche le disposizioni riportate  nei  regolamenti  tecnici,
nonche' le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza
e regolarita' del pubblico esercizio, in quanto applicabili. 
  2.  Il  regolamento  di  esercizio  deve   contenere   prescrizioni
riguardanti il  personale,  quali  l'ordinamento,  le  mansioni,  gli
obblighi nonche' il comportamento in servizio, e  il  trasporto,  con
particolare riguardo alle modalita' di effettuazione dell'esercizio e
alla  manutenzione  dell'impianto  nonche'   il   comportamento   dei
viaggiatori e il trasporto di cose,  con  particolare  riguardo  agli
obblighi, ai divieti  e  alle  relative  sanzioni.  Il  personale  di
servizio deve essere a conoscenza delle  disposizioni  contenute  nel
regolamento di esercizio. 
  3. Il testo delle disposizioni per  i  viaggiatori  e'  esposto  in
luogo ben  visibile  al  pubblico  nelle  stazioni  di  partenza.  Le
disposizioni per  i  viaggiatori  possono  essere  esposte  in  forma
sintetica. Le disposizioni  complete  devono  essere  disponibili  in
forma cartacea  presso  le  stazioni  di  partenza  o  presso  luoghi
facilmente raggiungibili nel comprensorio.  I  trasgressori,  la  cui
inosservanza puo'  arrecare  serio  pregiudizio  all'incolumita'  dei
viaggiatori, devono essere deferiti all'autorita'  giudiziaria  dagli
agenti responsabili dell'esercizio,  qualora  il  fatto  integri  una
delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del  codice
penale. 
  4.   Il   tecnico/La   tecnica   responsabile    deve    comunicare
tempestivamente all'Ufficio qualsiasi incidente  o  causa  che  abbia
turbato o turbi la regolarita' e la sicurezza del pubblico esercizio.