Art. 22 Sorveglianza sugli impianti 1. L'Ufficio puo' disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all'articolo 27 della legge, accertamenti e controlli in esercizio atti a verificare l'ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell'atto di concessione, nonche' l'esatta applicazione degli orari prestabiliti e le modalita' di esercizio. 2. Qualora il titolare della concessione diffidato per tre volte da parte dell'Ufficio, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, o in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, l'Ufficio puo' disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio anche mediante l'apposizione di sigilli. 3. I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'art. 27, comma 1, della legge sono annotati nell'apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell'ufficio. 4. Presso l'impianto e' tenuto il libro giornale predisposto su modello dell'Ufficio o approvato dallo stesso, nel quale sono registrate tutte le annotazioni relative alle verifiche e prove periodiche e all'esercizio. Tale libro e' a disposizione dell'Ufficio. 5. I risultati delle ispezioni, delle verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico/dalla tecnica responsabile, sono riportati in un verbale redatto dallo stesso/dalla stessa e depositato presso l'impianto. I risultati sono comunicati all'Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.