Art. 22 
 
                     Sorveglianza sugli impianti 
 
  1. L'Ufficio  puo'  disporre,  oltre  alle  ispezioni  e  verifiche
funzionali  di  cui  all'articolo  27  della  legge,  accertamenti  e
controlli in esercizio atti a verificare  l'ottemperanza  alle  norme
tecniche  e  di  esercizio  e  alle  condizioni  poste  nell'atto  di
concessione, nonche' l'esatta applicazione degli orari prestabiliti e
le modalita' di esercizio. 
  2. Qualora il titolare della concessione diffidato per tre volte da
parte dell'Ufficio,  non  ottemperi  alle  prescrizioni  impartite  a
seguito degli accertamenti di cui al comma 1, o in presenza di  fatti
tali da  pregiudicare  la  sicurezza  dell'impianto,  l'Ufficio  puo'
disporre  la  chiusura  dell'impianto  al  pubblico  esercizio  anche
mediante l'apposizione di sigilli. 
  3. I risultati delle ispezioni e  verifiche  di  cui  all'art.  27,
comma  1,  della  legge  sono   annotati   nell'apposito   libro   di
sorveglianza, tenuto a cura dell'ufficio. 
  4. Presso l'impianto e' tenuto il  libro  giornale  predisposto  su
modello  dell'Ufficio  o  approvato  dallo  stesso,  nel  quale  sono
registrate tutte le  annotazioni  relative  alle  verifiche  e  prove
periodiche  e   all'esercizio.   Tale   libro   e'   a   disposizione
dell'Ufficio. 
  5. I risultati delle ispezioni, delle verifiche e prove annuali, di
riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie,  effettuate  dal
tecnico/dalla tecnica responsabile,  sono  riportati  in  un  verbale
redatto dallo stesso/dalla stessa e depositato presso  l'impianto.  I
risultati  sono  comunicati  all'Ufficio,  eventualmente   in   forma
riassuntiva.